mercoledì 7 ottobre 2009

DIRITTO ALLA QUIETE



"Le notti rivelano ciò di cui saranno fatti i giorni"

( M. Foucault )



Nei giorni scorsi 60 Cittadini hanno inoltrato una petizione al Sindaco, lamentando schiamazzi notturni e chiedendo provvedimenti . Questi fenomeni avvengono, sopratutto durante il periodo estivo e fortunatamente ora, per motivi stagionali andranno diminuendo,ma il fastidio si ripresenterà con la prossima stagione.


Personalmente trovo sia normale e giusto che i giovani si incontrino, socializzino e vivano maggiormente la nostra città in tutte le sue componenti, di giorno e di sera. Ci preoccupiamo spesso nelle riunioni e negli incontri tra consiglieri, che Limbiate è una città dormitorio e vorremmo che l'Amministrazione promuovesse ,sempre più iniziative affinchè la città sia viva ed animata.


Contemporaneamente come amministratori comunali siamo chiamati a tutelare, in ogni modo il diritto al riposo e alla quiete di tutti gli altri cittadini e ad impedire che le attivtià di aggregazione e socializzazione, che si manifestano anche in ore notturne, degenerino in schiamazzi, rumori, atti di vandalismo.


L'articolo 659 del codice penale in merito al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone così recita:


" Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 ". (1)


Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 (1) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.


(1) l'ammenda originaria fino a £ 3.000, prevista al primo comma e da £ 1.000 a £ 5.000 prevista al secondo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art.3 della L.12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981,n. 689, in tema di depenalizzazione."



Sono certo che qualcuno dei firmatari, ha avvertito le forze dell’ordine, perché intervenissero. Come sono certo che qualche volta sono intervenuti; altre volte non sono arrivati, poiché costretti, nonostane la buona volontà, a modulare gli impegni contingenti e l’urgenza degli interventi , in funzione delle priorità da assegnare alle diverse problematiche che , di volta in volta si presentavano sul territorio.


Spesso, l'intervento delle forze di polizia non produce i risultati attesi, perchè al loro arrivo, gli autori degli schiamazzi, si ricompongono , mettendo fine ai disturbi.


Valutiamo quali provvedimenti potrebbe adottare l'Amministrazione


1) Convocare i gestori dei locali,esporre il problema, sensibilizzare e coinvolgere gli stessi perchè svolgano un controllo e un richiamo nei confronti dei clienti che disturbano. Invitarli a contenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora dopo una certa ora.

Richiamare i pubblici esercenti all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale, da parte dei clienti, non sfoci in condotte contrastanti con le norme di pubblica sicurezza, attivando, se del caso, le autorità competenti.


2) Emettere un ordinanza, contigibile ed urgente, con l'obbiettivo di contrastare il disturbo della quiete pubblica e i fenomeni di degrado urbano, visto l'art 54 comma 4 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dalla legge 125 del 24 luglio 2008 che assegna al sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Nonchè in ottemperanza al Decreto del Ministro dell'Interno del 05 agosto 2008.


Questa ordinanza dovrebbe prevedere:


- che i titolari delle licenze di pubblica sicurezza, assicurino che i locali ove si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di esseere uditi all'esterno tra le 23 e la chiusura del locale.


- che ai soggetti di cui sopra, sia fatto obbligo di vigilare affinché all’esterno dei locali e in particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica.

- che laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall’Amministrazione , il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dall’art.54 del D.Lgs. 267/2000 per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, valuti l’adozione di specifici provvedimenti contingibili ed urgenti per il tempo necessario all’accertamento ed alla verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto comportamento tra le esigenze dell’attività dell’esercizio e la tutela della salute pubblica.

-che analogamente si provveda in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell’esercizio, siano riconducibili all’attività stessa.

-che in ipotesi di contestazione, alla verifica dell’entità e della gravità delle emissioni sonore provveda, su richiesta del Comune l’ASL.

Considerazioni conclusive

Le finalità di sicurezza e di salvaguardia della salute insite nelle ordinanze e i poteri che il decreto del ministro degli Interni assegna ai Sindaci, sono certamente prioritarie e condivisibili, Tuttavia rischiano di essere inefficati e ricordare le antiche ed inutili grida spagnole, poichè le modalità tecnico giuridiche previste per la loro emanazione, hanno già comportato differenti pronunciamenti dei TAR riservando, a fronte di identiche fattispecie, promozioni o bocciature.

Inoltre tali ordinanze hanno una limitazione temporale e dovranno essere rinnovate, almeno sin quando i fenomeni che la cittadinanza avverte e subisce come degrado della convivenza civile non saranno scomparsi.

Personalmente ritengo che i provvedimenti a tutela della sicurezza urbana, della salute e della incolumità pubblica, potrebbero più efficacemente rientrare tra le prescrizioni di un regolamento comunale, valido per tutto il territorio, senza limiti di durata e deliberate dall'organo collegiale, tra i più rappresentativi della comunità locale che si chiama : Consiglio comunale .

















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